Nomina di liquidatore diverso dal gestore della crisi

Secondo la normativa vigente (DLgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024), con l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, il Tribunale può confermare il gestore della crisi quale liquidatore o scegliere un altro liquidatore se ricorrono giustificati motivi.

Punti chiave

  1. Nomina del Liquidatore:
    • Il Tribunale può confermare l’OCC (o più correttamente, il gestore della crisi) che ha assistito il debitore o nominare un altro professionista;

    • nel secondo caso, la scelta dovrà avvenire esclusivamente tra quelli iscritti nel registro degli OCC (Organismi di Composizione della Crisi) e domiciliati nel distretto della Corte d’Appello del Tribunale competente.

    • Requisiti di Iscrizione: l’incertezza sulla necessità della doppia iscrizione (all’Albo dei gestori della crisi e all’elenco gestori della crisi ex art. 356 del DLgs. 14/2019). La recente modifica normativa stabilisce che il liquidatore deve essere scelto tra gli iscritti al registro OCC, eliminando il requisito della doppia iscrizione.
  1. Motivi per la Nomina di un Diverso Liquidatore:
    • Carenze del gestore della crisi nell’assistenza al debitore, come:
      • Mancata raccolta di informazioni rilevanti (ad esempio, procedure esecutive pendenti).
      • Errata valutazione delle spese e delle capacità contributive del debitore o del suo nucleo familiare.
      • Errori nella qualificazione del credito del professionista che ha assistito il debitore.
      • Violazione dei parametri ministeriali sui compensi.
  1. Determinazione del Compenso:
    • Il compenso del liquidatore è soggetto ai parametri del DM 202/2014 e deve essere prededucibile ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 14/2019.
    • Se il nuovo liquidatore è diverso dal gestore della crisi, il compenso dell’OCC deve essere accertato tramite il procedimento di ammissione al passivo (art. 275-bis del DLgs. 14/2019).
    • Se invece il liquidatore e il gestore coincidono, la liquidazione del compenso avviene direttamente per via giudiziale.

4. Giurisprudenza:

    • Alcune sentenze recenti (Tribunali di Forlì, Busto Arsizio, Rimini) hanno confermato che la nomina di un nuovo liquidatore è giustificata in presenza di gravi omissioni da parte del gestore della crisi.