Nomina di liquidatore diverso dal gestore della crisi
Secondo la normativa vigente (DLgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024), con l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, il Tribunale può confermare il gestore della crisi quale liquidatore o scegliere un altro liquidatore se ricorrono giustificati motivi.
Punti chiave
- Nomina del Liquidatore:
-
- Il Tribunale può confermare l’OCC (o più correttamente, il gestore della crisi) che ha assistito il debitore o nominare un altro professionista;
- nel secondo caso, la scelta dovrà avvenire esclusivamente tra quelli iscritti nel registro degli OCC (Organismi di Composizione della Crisi) e domiciliati nel distretto della Corte d’Appello del Tribunale competente.
- Requisiti di Iscrizione: l’incertezza sulla necessità della doppia iscrizione (all’Albo dei gestori della crisi e all’elenco gestori della crisi ex art. 356 del DLgs. 14/2019). La recente modifica normativa stabilisce che il liquidatore deve essere scelto tra gli iscritti al registro OCC, eliminando il requisito della doppia iscrizione.
- Il Tribunale può confermare l’OCC (o più correttamente, il gestore della crisi) che ha assistito il debitore o nominare un altro professionista;
- Motivi per la Nomina di un Diverso Liquidatore:
-
- Carenze del gestore della crisi nell’assistenza al debitore, come:
- Mancata raccolta di informazioni rilevanti (ad esempio, procedure esecutive pendenti).
- Errata valutazione delle spese e delle capacità contributive del debitore o del suo nucleo familiare.
- Errori nella qualificazione del credito del professionista che ha assistito il debitore.
- Violazione dei parametri ministeriali sui compensi.
- Carenze del gestore della crisi nell’assistenza al debitore, come:
- Determinazione del Compenso:
-
- Il compenso del liquidatore è soggetto ai parametri del DM 202/2014 e deve essere prededucibile ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 14/2019.
-
- Se il nuovo liquidatore è diverso dal gestore della crisi, il compenso dell’OCC deve essere accertato tramite il procedimento di ammissione al passivo (art. 275-bis del DLgs. 14/2019).
-
- Se invece il liquidatore e il gestore coincidono, la liquidazione del compenso avviene direttamente per via giudiziale.
4. Giurisprudenza:
-
- Alcune sentenze recenti (Tribunali di Forlì, Busto Arsizio, Rimini) hanno confermato che la nomina di un nuovo liquidatore è giustificata in presenza di gravi omissioni da parte del gestore della crisi.


