
LA NOMINA DI UN DIVERSO LIQUIDATORE IN CASO DI CARENZE DA PARTE DEL GESTORE DELLA CRISI.
Secondo la normativa attuale (DLgs. 14/2019, modificato dal DLgs. 136/2024), il tribunale, nell’aprire una procedura di liquidazione controllata, può confermare il gestore della crisi come liquidatore o nominarne un altro per giustificati motivi.
Punti chiave del documento:
- Nomina del Liquidatore:
- Il tribunale può confermare l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o nominare un altro professionista tra quelli iscritti al registro degli OCC, domiciliati nel distretto della Corte d’Appello di competenza.
- Requisiti di Iscrizione:
- In passato, c’era incertezza sulla necessità della doppia iscrizione (registro dei gestori della crisi e elenco ex art. 356 del DLgs. 14/2019).
- La recente modifica normativa stabilisce che il liquidatore deve essere scelto tra gli iscritti al registro OCC, eliminando il requisito della doppia iscrizione.
- Motivi per la Nomina di un Diverso Liquidatore:
- Carenze del gestore della crisi nell’assistenza al debitore, come:
- Mancata raccolta di informazioni rilevanti (es. procedure esecutive pendenti).
- Errata valutazione delle spese e delle capacità contributive del debitore o del suo nucleo familiare.
- Errori nella qualificazione del credito del professionista che ha assistito il debitore.
- Violazione dei parametri ministeriali sui compensi.
- Carenze del gestore della crisi nell’assistenza al debitore, come:
- Determinazione del Compenso:
- Il compenso del liquidatore è soggetto ai parametri del DM 202/2014 e deve essere prededucibile ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 14/2019.
- Se il nuovo liquidatore è diverso dal gestore della crisi, il compenso dell’OCC deve essere accertato tramite il procedimento di ammissione al passivo (art. 275-bis del DLgs. 14/2019).
- Se invece il liquidatore e il gestore coincidono, la liquidazione del compenso avviene direttamente per via giudiziale.
- Giurisprudenza:
- Alcune sentenze recenti (Tribunali di Forlì, Busto Arsizio, Rimini) hanno confermato che la nomina di un nuovo liquidatore è giustificata in presenza di gravi omissioni da parte del gestore della crisi.
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