LA NOMINA DI UN DIVERSO LIQUIDATORE IN CASO DI CARENZE DA PARTE DEL GESTORE DELLA CRISI.

Secondo la normativa attuale (DLgs. 14/2019, modificato dal DLgs. 136/2024), il tribunale, nell’aprire una procedura di liquidazione controllata, può confermare il gestore della crisi come liquidatore o nominarne un altro per giustificati motivi.

Punti chiave del documento:

  1. Nomina del Liquidatore:
    • Il tribunale può confermare l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o nominare un altro professionista tra quelli iscritti al registro degli OCC, domiciliati nel distretto della Corte d’Appello di competenza.
    • Requisiti di Iscrizione:
    • In passato, c’era incertezza sulla necessità della doppia iscrizione (registro dei gestori della crisi e elenco ex art. 356 del DLgs. 14/2019).
    • La recente modifica normativa stabilisce che il liquidatore deve essere scelto tra gli iscritti al registro OCC, eliminando il requisito della doppia iscrizione.
  2. Motivi per la Nomina di un Diverso Liquidatore:
    • Carenze del gestore della crisi nell’assistenza al debitore, come:
      • Mancata raccolta di informazioni rilevanti (es. procedure esecutive pendenti).
      • Errata valutazione delle spese e delle capacità contributive del debitore o del suo nucleo familiare.
      • Errori nella qualificazione del credito del professionista che ha assistito il debitore.
      • Violazione dei parametri ministeriali sui compensi.
  3. Determinazione del Compenso:
    • Il compenso del liquidatore è soggetto ai parametri del DM 202/2014 e deve essere prededucibile ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 14/2019.
    • Se il nuovo liquidatore è diverso dal gestore della crisi, il compenso dell’OCC deve essere accertato tramite il procedimento di ammissione al passivo (art. 275-bis del DLgs. 14/2019).
    • Se invece il liquidatore e il gestore coincidono, la liquidazione del compenso avviene direttamente per via giudiziale.
    • Giurisprudenza:
    • Alcune sentenze recenti (Tribunali di Forlì, Busto Arsizio, Rimini) hanno confermato che la nomina di un nuovo liquidatore è giustificata in presenza di gravi omissioni da parte del gestore della crisi.

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